Statuto Cassa Invalidi Marina mercantile in Ancona›Capo II
Art. 17
In vigore dal 16 gen 1869
I sussidi accennati agli saranno accordati per ordine di data, e fino alla concorrenza delle somme stanziate nel bilancio annuale per ogni capitolo relativo.
Per quelli, cui non potesse nell'anno stesso provvedersi, sarà possibilmente supplito nel successivo bilancio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1868-11-15;2081#art-sci-17-4