Statuto Cassa Invalidi Marina mercantile in AnconaCapo II

Art. 17

In vigore dal 16 gen 1869
I sussidi accennati agli saranno accordati per ordine di data, e fino alla concorrenza delle somme stanziate nel bilancio annuale per ogni capitolo relativo. Per quelli, cui non potesse nell'anno stesso provvedersi, sarà possibilmente supplito nel successivo bilancio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1868-11-15;2081#art-sci-17-4

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Art. 17 Che approva gli Statuti speciali delle Casse per gli Invalidi della Marina mercantile. — Testo vigente | Portale Normativo