Statuto›Titolo III
Art. 29
In vigore dal 12 nov 1867
L'assenza non produrrà mai veruno degli effetti fissati nei superiori , ad ogni Accademico sebbene assente, sarà sempre considerato come presente, e soggiacerà a tutte le pene fissate per lo inadempimento delle ingerenze accademiche, se prima di assentarsi non ne avrà dato notizia all'Accademia per mezzo di biglietto scritto al Segretario.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-29