Statuto›Titolo III
Art. 34
In vigore dal 12 nov 1867
Fintantochè non è esibito questo consenso del curatore, gli Accademici suddetti non adempiono le ingerenze accademiche, e soggiacciono a tutte le pene fissate per lo inadempimento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-34