StatutoTitolo III

Art. 33

In vigore dal 12 nov 1867
Gli Accademici soggetti alla inabilitazione adempiono personalmente tutte le ingerenze accademiche, purchè esibiscano e rilascino all'Accademia il consenso autorizzante del loro curatore per tutti gli atti nei quali fosse quello necessario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-33

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Art. 33 Regio Decreto che approva un nuovo statuto organico della Reale Accademia degli Immobili, cui appartiene il Teatro della Pergola in Firenze. — Testo vigente | Portale Normativo