Statuto›Titolo III
Art. 33
In vigore dal 12 nov 1867
Gli Accademici soggetti alla inabilitazione adempiono personalmente tutte le ingerenze accademiche, purchè esibiscano e rilascino all'Accademia il consenso autorizzante del loro curatore per tutti gli atti nei quali fosse quello necessario.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-33