Statuto›Titolo III
Art. 36
In vigore dal 12 nov 1867
I pupilli ed i minori, nei quali pervenisse la qualità di Accademico; godono il palchetto e tutti gli altri privilegi personali che godeva il loro autore, e che sono proprii di ogni Accademico; ma non intervengono a veruna adunanza, non hanno voce deliberativa, e non adempiono personalmente le ingerenze di Accademico, fintantochè non abbiano compiuti gli anni ventuno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-36