StatutoTitolo III

Art. 41

In vigore dal 12 nov 1867
Non può essere nominato procuratore chi non possa essere Accademico, e non abbia il suo domicilio e la sua permanente dimora in Firenze.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-41

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo