Statuto›Titolo III
Art. 40
In vigore dal 12 nov 1867
La nomina di ogni procuratore deve farsi con un atto che abbia efficacia di tenere obbligato verso l'Accademia il mandante per il fatto o non fatto del suo procuratore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-40