Art. 40
StatutoTitolo III

Art. 40

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In vigore dal 12 nov 1867
La nomina di ogni procuratore deve farsi con un atto che abbia efficacia di tenere obbligato verso l'Accademia il mandante per il fatto o non fatto del suo procuratore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-40