Statuto›Titolo III
Art. 40
40 / 242In vigore dal 12 nov 1867
La nomina di ogni procuratore deve farsi con un atto che abbia efficacia di tenere obbligato verso l'Accademia il mandante per il fatto o non fatto del suo procuratore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-40