StatutoTitolo III

Art. 39

In vigore dal 12 nov 1867
I tutori consulenti, o quelli che rappresentano la persona ed i beni dell'Accademico minore o pupillo, nominano un procuratore dentro un mese dal giorno della loro elezione in tutore o consulente; e le donne lo nominano dentro un mese dal giorno in cui è pervenuta in esse la porzione accademica.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-39

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