Statuto›Titolo III
Art. 41
41 / 242In vigore dal 12 nov 1867
Non può essere nominato procuratore chi non possa essere Accademico, e non abbia il suo domicilio e la sua permanente dimora in Firenze.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-41