StatutoTitolo III

Art. 26

In vigore dal 12 nov 1867
Se un Accademico, il quale abbia la sua permanente dimora in Firenze, ne sta assente per un tempo minore di sei mesi, non può nominare procuratore; ma deve per mezzo di biglietto, da esibirsi al Presidente dell'Accademia, incaricare un altro Accademico o procuratore, il quale accetti di rendere per esso il voto nelle adunanze.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-26

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Art. 26 Regio Decreto che approva un nuovo statuto organico della Reale Accademia degli Immobili, cui appartiene il Teatro della Pergola in Firenze. — Testo vigente | Portale Normativo