Statuto›Titolo III
Art. 26
In vigore dal 12 nov 1867
Se un Accademico, il quale abbia la sua permanente dimora in Firenze, ne sta assente per un tempo minore di sei mesi, non può nominare procuratore; ma deve per mezzo di biglietto, da esibirsi al Presidente dell'Accademia, incaricare un altro Accademico o procuratore, il quale accetti di rendere per esso il voto nelle adunanze.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-26