Statuto›Titolo II
Art. 23
In vigore dal 12 nov 1867
Le Leggi provvedono con disposizione speciale al caso, in cui si trattasse di Accademici, che possano o debbano essere rappresentati da un procuratore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-23