Statuto›Titolo III
Art. 25
In vigore dal 12 nov 1867
Ogni Accademico, il quale abbia permanente dimora o domicilio fuori di Firenze, può tanto esercitare il proprio ufficio in persona, quanto nominare un procuratore a rappresentarlo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-25