Statuto›Titolo III
Art. 24
In vigore dal 12 nov 1867
Nessun Accademico ha facoltà di farsi rappresentare da un procuratore, se non è in uno dei casi contemplati dalla Legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-24