StatutoTitolo III

Art. 27

In vigore dal 12 nov 1867
Se poi l'Accademico residente in Firenze prolunghi l'assenza per un tempo maggiore di sei mesi, allora ha l'obbligo di nominare dentro questo termine un procuratore, che lo rappresenti, perdurante la sua assenza, a tutti gli effetti di ragione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-27

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Art. 27 Regio Decreto che approva un nuovo statuto organico della Reale Accademia degli Immobili, cui appartiene il Teatro della Pergola in Firenze. — Testo vigente | Portale Normativo