Art. 27
StatutoTitolo III

Art. 27

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In vigore dal 12 nov 1867
Se poi l'Accademico residente in Firenze prolunghi l'assenza per un tempo maggiore di sei mesi, allora ha l'obbligo di nominare dentro questo termine un procuratore, che lo rappresenti, perdurante la sua assenza, a tutti gli effetti di ragione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-27