StatutoTitolo II

Art. 20

In vigore dal 12 nov 1867
Gli Accademici, in questa loro qualità, hanno una eguale rata d'interesse nel patrimonio dell'Accademia, formato dai capitali che i loro autori posero in società.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-20

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