StatutoTitolo II

Art. 16

In vigore dal 12 nov 1867
Non possano essere Accademici: 1° Quelli che sono costituiti negli ordini sacri maggiori; 2° Quelli che hanno perduto i diritti civili per effetto di condanna penale; 3° Quelli che sono domiciliati permanentemente ed abitanti fuori del Regno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-16

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