Statuto›Titolo II
Art. 16
In vigore dal 12 nov 1867
Non possano essere Accademici:
1° Quelli che sono costituiti negli ordini sacri maggiori;
2° Quelli che hanno perduto i diritti civili per effetto di condanna penale;
3° Quelli che sono domiciliati permanentemente ed abitanti fuori del Regno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-16