Statuto›Titolo I
Art. 12
In vigore dal 12 nov 1867
L'Accademia è riunita quando intervengono personalmente alle adunanze almeno dieci Accademici, che rappresentino la metà più uno degli Accademici, salvo le eccezioni degli .
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-12