Art. 12
StatutoTitolo I

Art. 12

12 / 242
In vigore dal 12 nov 1867
L'Accademia è riunita quando intervengono personalmente alle adunanze almeno dieci Accademici, che rappresentino la metà più uno degli Accademici, salvo le eccezioni degli .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-12