StatutoTitolo XII

Art. 122

In vigore dal 12 nov 1867
Un'adunanza dell'Accademia, debitamente convocata ed avente il numero di Accademici stabilito dallo statuto per renderla valida, sulla proposta del Presidente, potrà prorogarsi ai giorni successivi, ed allora l'adunanza in tal modo prorogata potrà validamente deliberare, qualunque sia il numero degli intervenuti. La deliberazione di proroga sarà partecipata agli Accademici al rispettivo domicilio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-122

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Art. 122 Regio Decreto che approva un nuovo statuto organico della Reale Accademia degli Immobili, cui appartiene il Teatro della Pergola in Firenze. — Testo vigente | Portale Normativo