Statuto›Titolo XI
Art. 119
In vigore dal 12 nov 1867
Entro il termine di trenta giorni dalla loro elezione, i Sindaci dovranno presentare la loro relazione al Seggio accademico, a cura del quale detta relazione deve essere sottoposta al Corpo accademico, per devenire all'approvazione dei conti consuntivi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-119