StatutoTitolo XI

Art. 117

In vigore dal 12 nov 1867
Ai Sindaci già nominati sarà comunicato: a) Il bilancio di previsione già approvato dall'Accademia, come all'; b) I conti consuntivi presentati dal Provveditore; c) La dimostrazione dell'attivo e passivo; d) Tutti i libri, carte e documenti relativi all'amministrazione di cui devono fare il sindacato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-117

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Art. 117 Regio Decreto che approva un nuovo statuto organico della Reale Accademia degli Immobili, cui appartiene il Teatro della Pergola in Firenze. — Testo vigente | Portale Normativo