StatutoTitolo VIII

Art. 85

In vigore dal 12 nov 1867
Questi conti consuntivi saranno presentati dal Provveditore direttamente al Corpo accademico riunito in adunanza generale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-85

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo