Statuto›Titolo VIII
Art. 88
In vigore dal 12 nov 1867
Il Provveditore comanda esclusivamente al custode ed agli inservienti del Teatro; può sospendere il custode, referendone al Seggio, e licenziare tutti gli altri inservienti, ogni volta che l'uno o gli altri mancassero all'adempimento dei loro doveri, ed all'obbedienza e rispetto che devono prestare.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-88