StatutoTitolo VIII

Art. 88

In vigore dal 12 nov 1867
Il Provveditore comanda esclusivamente al custode ed agli inservienti del Teatro; può sospendere il custode, referendone al Seggio, e licenziare tutti gli altri inservienti, ogni volta che l'uno o gli altri mancassero all'adempimento dei loro doveri, ed all'obbedienza e rispetto che devono prestare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-88

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 88 Regio Decreto che approva un nuovo statuto organico della Reale Accademia degli Immobili, cui appartiene il Teatro della Pergola in Firenze. — Testo vigente | Portale Normativo