StatutoTitolo VIII

Art. 84

In vigore dal 12 nov 1867
Ogni anno nel mese di marzo il Provveditore, per mezzo del Computista, deve fare compilare i conti consuntivi del passato esercizio a tutto il 31 dicembre, i quali comprendano per titoli distinti tutte le spese e tutte le entrate dell'annata sociale. Unita ai conti consuntivi dev'essere pure una dimostrazione firmata dal Provveditore, che presenti distintamente tutti gli assegnamenti costituenti l'attivo del patrimonio sociale, e tutte le passività che lo gravano.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-84

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