Statuto›Titolo VIII
Art. 79
In vigore dal 12 nov 1867
Non può il Provveditore fare veruno imprestito agli estranei sia di mobili, sia di quanto altro spetta all'Accademia, senza il preventivo consentimento del Seggio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-79