Statuto›Titolo VIII
Art. 76
In vigore dal 12 nov 1867
Il Provveditore si elegge nello stesso modo e tempo che è fissato dagli .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-76