Statuto›Titolo IV
Art. 51
In vigore dal 12 nov 1867
Ciascheduno di essi viene eletto tra gli Accademici nel modo, colle attribuzioni e colle prerogative spiegate nei titoli che respettivamente li risguardano.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-51