Art. 51
StatutoTitolo IV

Art. 51

51 / 242
In vigore dal 12 nov 1867
Ciascheduno di essi viene eletto tra gli Accademici nel modo, colle attribuzioni e colle prerogative spiegate nei titoli che respettivamente li risguardano.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-51