Statuto›Titolo III
Art. 49
In vigore dal 12 nov 1867
Se un procuratore, dopo essere stato accettato dall'Accademia, pervenisse in uno dei casi contemplati dagli , come ancora se volontariamente renunziasse il mandato, hanno luogo le disposizioni contenute negli .
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-49