Statuto›Titolo IV
Art. 53
In vigore dal 12 nov 1867
Gli Accademici, i quali ricusano di accettare qualunque delle cariche sopra mentovate cui fossero eletti, pagano alla cassa dell'Accademia la somma di lire duecento a titolo di penale di rifiuto.
Questa penale non è dovuta nel caso, in cui, usciti di carica per la decorrenza del termine ad essa stabilito, ricusassero la conferma in ufficio o qualunque altra carica.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-53