Art. 53
StatutoTitolo IV

Art. 53

53 / 242
In vigore dal 12 nov 1867
Gli Accademici, i quali ricusano di accettare qualunque delle cariche sopra mentovate cui fossero eletti, pagano alla cassa dell'Accademia la somma di lire duecento a titolo di penale di rifiuto. Questa penale non è dovuta nel caso, in cui, usciti di carica per la decorrenza del termine ad essa stabilito, ricusassero la conferma in ufficio o qualunque altra carica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-53