Statuto›Titolo V
Art. 58
In vigore dal 12 nov 1867
Se si tratta di affari proposti da qualunque Accademico, o se, in affari proposti dagli estranei, si verifica nel Seggio la parità dei voti, in ciascuno di questi casi è sempre necessaria la proposizione dell'affare all'Accademia.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-58