StatutoTitolo III

Art. 48

In vigore dal 12 nov 1867
Non ostante la disposizione dell'articolo precedente, gli ascendenti e discendenti in infinito, ed i collaterali fino in terzo grado civile di un Accademico, che sia nel caso di potere o dovere nominare un procuratore, come ancora i mariti delle donne, nelle quali sia pervenuta la porzione accademica, se sono nominati ed ammessi come procuratori, godono tutte le prerogative, ed adempiono tutte, senza restrizione veruna, le incombenze degli Accademici.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-48

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Art. 48 Regio Decreto che approva un nuovo statuto organico della Reale Accademia degli Immobili, cui appartiene il Teatro della Pergola in Firenze. — Testo vigente | Portale Normativo