Statuto›Titolo III
Art. 48
48 / 242In vigore dal 12 nov 1867
Non ostante la disposizione dell'articolo precedente, gli ascendenti e discendenti in infinito, ed i collaterali fino in terzo grado civile di un Accademico, che sia nel caso di potere o dovere nominare un procuratore, come ancora i mariti delle donne, nelle quali sia pervenuta la porzione accademica, se sono nominati ed ammessi come procuratori, godono tutte le prerogative, ed adempiono tutte, senza restrizione veruna, le incombenze degli Accademici.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-48