Statuto›Titolo VIII
Art. 81
In vigore dal 12 nov 1867
Regola in ogni rapporto le spese dell'amministrazione accademica in conformità del bilancio di previsione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-81