Statuto›Titolo VIII
Art. 78
In vigore dal 12 nov 1867
Tiene esatto inventario dei mobili e di quanto altro spetta all'Accademia, non che delle aggiunte e sostituzioni, che in tali oggetti abbiano luogo, onde potere al termine della sua gestione darne conto per mezzo di nuovo inventario da consegnarsi, da esso firmato, al suo successore, previo riscontro. Tale inventario si redige in due originali, l'uno dei quali rimane presso il Provveditore, e l'altro si conserva nell'archivio dell'Accademia.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-78