Statuto›Titolo VII
Art. 71
In vigore dal 12 nov 1867
Fra i Consiglieri la precedenza è determinata dal maggiore o minore numero dei voti, coi quali ciascuno di essi restò eletto.
In caso di voti pari la precedenza è determinata dall'età.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-71