Statuto›Titolo VI
Art. 68
In vigore dal 12 nov 1867
Chiunque è stato Presidente per un anno, e primo Consigliere per il secondo anno, avrà facoltà per un anno di non accettare veruna carica.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-68