StatutoTitolo VI

Art. 65

In vigore dal 12 nov 1867
Il Presidente ha le seguenti attribuzioni: 1° È il primo nella rappresentanza tanto onorifica, che governativa dell'Accademia; 2° Le domande, o proposizioni concernenti affari di Accademia, sono ad esso indirizzate e presentate; 3° Ordina che si aduni il Seggio o l'Accademia ogni volta che vi sono affari da trattarsi, e ne presiede e regola le adunanze; 4° Ha due voti in tutte le deliberazioni, e tanto in quelle dell'Accademia, che in quelle del Seggio; 5° Sorgendo, e non acquietandosi discussioni personalmente obbiettive fra gli Accademici e loro procuratori adunati, può sciogliere l'Adunanza anche non compiuti i partiti; 6° Prepone egli solo in Accademia le feste così ordinarie come straordinarie, e se il partito accademico le rigettasse, può tornare a proporle in altra adunanza; e ciò fino in tre volte; 7° Quando è approvata la festa, egli ne dà partecipazione al Real Protettore, ed insieme col Seggio ne divide poi fra gli Accademici le incombenze, dall'adempimento delle quali egli solo può dispensare.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-65

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