Art. 79
StatutoTitolo VIII

Art. 79

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In vigore dal 12 nov 1867
Non può il Provveditore fare veruno imprestito agli estranei sia di mobili, sia di quanto altro spetta all'Accademia, senza il preventivo consentimento del Seggio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-79