Statuto›Titolo VIII
Art. 90
In vigore dal 12 nov 1867
Il Provveditore resta in carica per tre anni, e può essere confermato una o più volte, quando ciò piaccia all'Accademia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-90