Art. 90
StatutoTitolo VIII

Art. 90

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In vigore dal 12 nov 1867
Il Provveditore resta in carica per tre anni, e può essere confermato una o più volte, quando ciò piaccia all'Accademia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-90