Art. 117
StatutoTitolo XI

Art. 117

117 / 242
In vigore dal 12 nov 1867
Ai Sindaci già nominati sarà comunicato: a) Il bilancio di previsione già approvato dall'Accademia, come all'; b) I conti consuntivi presentati dal Provveditore; c) La dimostrazione dell'attivo e passivo; d) Tutti i libri, carte e documenti relativi all'amministrazione di cui devono fare il sindacato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-117