Statuto›Titolo XI
Art. 117
117 / 242In vigore dal 12 nov 1867
Ai Sindaci già nominati sarà comunicato:
a) Il bilancio di previsione già approvato dall'Accademia, come all';
b) I conti consuntivi presentati dal Provveditore;
c) La dimostrazione dell'attivo e passivo;
d) Tutti i libri, carte e documenti relativi all'amministrazione di cui devono fare il sindacato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-117