Statuto›Titolo XI
Art. 114
In vigore dal 12 nov 1867
Le suddette schede vengono consegnate al Segretario, e riescono eletti Sindaci i due che dallo spoglio delle schede risulteranno avere riportato il maggior numero di nomine. In caso di parità di nomine, la sorte decide.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-114