Statuto›Titolo X
Art. 111
In vigore dal 12 nov 1867
Resta in carica per tre anni, e può essere confermato una o più volte, quando ciò piaccia all'Accademia; ma se in questi casi ricusa la carica che ha già esercitata, non è altrimenti soggetto alla penale di rifiuto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-111