Statuto›Titolo X
Art. 109
In vigore dal 12 nov 1867
Riceve per inventario in consegna dal Segretario predecessore tutte le carte interessanti l'Accademia, ed in egual modo le restituisce al suo successore, coll'aggiunta di quei documenti che siano sopravvenuti durante la sua carica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-109