Statuto›Titolo XI
Art. 113
In vigore dal 12 nov 1867
La elezione dei Sindaci in numero di due si fa tra gli Accademici o procuratori degli Accademici per mezzo di schede, nelle quali ciascuno Accademico, o suo procuratore intervenuto all'adunanza, scrive il nome di due individui che crede adatti alle relative funzioni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-113