Statuto›Titolo XII
Art. 126
In vigore dal 12 nov 1867
Ogni Accademico ed ogni procuratore che non potesse intervenire, potrà, con biglietto, incaricare un altro Accademico interveniente di rappresentarlo in adunanza, e rendere per esso il voto: questo biglietto resta negli atti dell'Accademia.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-126