StatutoTitolo XII

Art. 126

In vigore dal 12 nov 1867
Ogni Accademico ed ogni procuratore che non potesse intervenire, potrà, con biglietto, incaricare un altro Accademico interveniente di rappresentarlo in adunanza, e rendere per esso il voto: questo biglietto resta negli atti dell'Accademia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-126

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Art. 126 Regio Decreto che approva un nuovo statuto organico della Reale Accademia degli Immobili, cui appartiene il Teatro della Pergola in Firenze. — Testo vigente | Portale Normativo